Gli insegnanti e il personale ATA dovranno adeguarsi alla nuova normativa in tema di reperibilità per le visite fiscali in caso di malattia.
Al pari degli altri dipendenti pubblici, anche i docenti e il personale ATA che usufruiscono della malattia devono rispettare le fasce orarie di reperibilità, in caso di eventuali visite fiscali da parte dell’INPS. Poiché sulla procedura di accertamento dello stato di malattia sorgevano spesso dei dubbi, sono state uniformate le regole relative alle fasce orarie dei dipendenti del settore privato e di quelli del settore pubblico.
Nel dettaglio, la sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023 ha abrogato le precedenti disparità, per assicurare eguale trattamento a tutti i lavoratori. L’orientamento giurisprudenziale è stato, poi, confermato dal Messaggio INPS n. 4640/2023. Quali sono le attuali fasce di reperibilità e cosa rischiano i lavoratori che non le rispettano?
Le nuove fasce orarie per le visite di controllo domiciliare ai fini della verifica della reale incapacità allo svolgimento dell’attività lavorativa obbligano i lavoratori a rimanere a casa tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi domeniche e i festivi.
Queste regole valgono sia per i lavoratori privati sia per quelli pubblici. La visita fiscale, inoltre, può essere ricevuta anche più di una volta oppure con periodicità. Anche i docenti e il personale scolastico, se vogliono evitare problemi, devono attenersi a queste indicazioni legislative.
L’assenza presso il proprio domicilio può essere giustificata solo in caso di svolgimento di terapie legate alla patologia dichiarata oppure il ritiro dei farmaci. L’obbligo di reperibilità, invece, non si applica:
Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita fiscale, il medico ne da comunicazione al datore di lavoro e lascia presso il domicilio del dipendente un invito con la convocazione a visita ambulatoriale presso l’Ufficio medico legale dell’INPS territorialmente competente.
L’interessato ha la facoltà di inviare, entro 15 giorni dalla notifica, una lettera di giustificazione per l’assenza. La giustificazione è ammessa solo nelle seguenti ipotesi, adeguatamente documentate:
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