La normativa prevede un’importante eccezione per il pagamento dell’IMU relativa agli immobili in ristrutturazione.
Non sempre il calcolo dell’IMU va effettuato in relazione alla rendita catastale. Ci sono, infatti, delle ipotesi in cui l’importo da versare viene determinato sulla base dello stato reale del fabbricato, ossia sul valore venale dell’area sulla quale si trova l’edificio in oggetto.
A stabilire questo importante principio è stata una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. La precisazione si è resa necessaria perché non sempre negli archivi del Fisco sono disponibili i dati aggiornati, comprensivi anche di eventuali cantieri. Ma quali sono i casi in cui bisogna tener conto dello stato dell’immobile?
Nell’ipotesi di importanti e integrali lavori di ristrutturazione edilizia, l’IMU va determinata sul valore venale dell’area in cui è situato l’edificio e non, come avviene di norma, sulla rendita catastale dello stesso.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha stabilito questa fondamentale regola con una sentenza storica. I giudici erano stati chiamati a decidere in merito a un contenzioso sorto da un avviso di accertamento notificato dal Comune di Roma, con il quale si pretendeva il pagamento dell’IMU determinato sulla rendita catastale del fabbricato, anche se quest’ultimo era interessato da lavori di recupero ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. n. 380/2001.
La controversia nasceva dalla circostanza che il Comune di Roma fosse a conoscenza dei lavori edilizi, perché l’interessato aveva presentato tutta la documentazione dovuta. Nonostante gli adempimenti portati a termine, l’importo dell’Imposta era stato determinato sulla rendita catastale.
Già in primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria aveva sancito che, in caso di ristrutturazione integrale, l’IMU andava calcolata sul valore dell’area fabbricabile. Il Comune di Roma, tuttavia, aveva presentato appello, ritenendo sussistente l’obbligo, da parte del contribuente, di comunicare il valore dell’area attraverso la procedura DOCFA, nonostante la normativa vigente non prevedesse nulla al riguardo.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, infine, ha ribadito la decisione di primo grado, sottolineando che non basta riferirsi alla rendita formale catastale, se ci sono “prove concrete” dello stato dell’immobile e l’Amministrazione è a conoscenza di tale situazione.
In conclusione, i giudici hanno stabilito la determinazione dell’IMU solo in base al valore dell’area fabbricabile, respingendo l’appello presentato dal Comune di Roma.
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