Potrebbero essere giorni felici (e di questi tempo non è cosa da poco) per le persone che devono ristrutturare il proprio alloggio privato o per gli amministratori di condominio a cui spetta il gravoso compito di sistemare gli alloggi di un palazzo vetusto.
Nelle settimane dei Bonus, mai così tanti, forse, nella storia della politica economica italiana, legati anche alle delicate contingenze che il Paese attraversa, viene confermato, anche per il 2022, il Super Bonus 110%. (Dopo la paura dello stop delle Banche)
Il Super bonus rappresenta l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che consiste nella detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficientamento energetico e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Gli interventi agevolati comprendono anche l’installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Il contributo si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, dovute per la riqualificazione energetica degli edifici (eco-bonus) e per quelle per il recupero del patrimonio edilizio, anche antisismico (sismabonus), attualmente disciplinate rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato la concessione, prevedendo scadenze diverse a seconda dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
Superbonus, fino al 31 dicembre 2025, ecco le percentuali
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025
Questo vale i condomini e le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione. Per interventi su immobili costituiti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se di un unico proprietario o di comproprietà.
Sono inclusi gli interventi effettuati da privati su singole unità immobiliari all’interno del medesimo condominio o edificio, nonché quelli effettuati su immobili oggetto di demolizione e ricostruzione. La detrazione va suddivisa in quattro rate annuali di pari importo.
- 2. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione del 110%). Per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari purché al 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% del totale dell’intervento.
- 3. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione del 110%). Per gli interventi effettuati da Iacp (ed enti con medesime finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia popolare, purché a partire dal 30 giugno 2023 sono stati eseguiti lavori per almeno il 60% del totale dell’intervento. Vale per le cooperative edilizie.