Novità Codice Stradale: sanzioni per i pedoni, occhio a non commettere questi errori

Novità Codice Stradale da tenere d’occhio non solo dagli automobilisti, ma anche dai pedoni: quando rischiano di pagare salato, attenzione a questi comportamenti.

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Il nuovo Codice Stradale contiene aggiornamenti e introduce nuove direttive, a causa del cambiamento della viabilità. Un esempio tra tutti l’introduzione dei monopattini. Spiccano sicuramente gli importi salatissimi delle sanzioni, che anche per le vecchie infrazioni sono schizzati alle stelle. Ma le multe non aspettano solo gli automobilisti. Ce n’è per tutti, anche per i pedoni.

Quante volte abbiamo imprecato contro i pedoni? In città e anche nelle strade più deserte c’è sempre qualcuno in mezzo. Finché si rimane sul “gestaccio”, ci può stare. Il problema arriva in caso di incidente, e non solo. Il comportamento corretto da tenere sulla strada infatti, regolato appunto dal Codice Stradale, riguarda tutti. Ciclisti, scooteristi, camionisti, automobilisti e quindi anche pedoni.

Esistono già degli articoli dedicati a questa categoria, ma è bene ricordare che i pedoni rischiano di pagare salato gli errori. Proprio come tutti gli altri. Soprattutto è facile che, al contrario di chi guida un veicolo, un pedone non abbia la minima idea delle regole in vigore. Ecco che diamo una rinfrescata, che farà bene alla sicurezza ma anche al portafogli.

Novità Codice Stradale: le regole che devono rispettare i pedoni

Di seguito riportiamo i punti salienti dell’Art. 190 del Codice della Strada. Una volta letti, domandatevi: “le sapevo tutte?” Probabilmente no. L’importante è fare molta attenzione perché oltre a rischiare la pelle, il pedone può anche dover risarcire i danni che ha provocato col suo comportamento scorretto. O non ricevere denaro dall’assicurazione in caso di incidente.

Art. 1 – I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità: è altresì vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto a sanzioni ammnistrative da 26 a 102€.

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