Al contrario di quanto si possa pensare il rimborso del bollo auto non è automatico. Di seguito la procedura da seguire per poterlo ottenere
Il bollo auto è una di quelle spese che maggiormente mette apprensione agli italiani. In alcuni casi però non è detto che vada pagato, anzi esiste addirittura la possibilità che possa essere rimborsato.
Naturalmente si tratta di situazioni specifiche e al contempo per poter ottenere il risarcimento bisogna effettuare l’apposita richiesta entro i 3 anni successivi all’anno tributario di riferimento alla Regione di competenza. Dunque, nulla viene restituito in automatico.
Non rimane che comprendere quando si ha il diritto di poter avanzare questa lecita pretesa. Ecco l’analisi nel dettaglio.
La prima ipotesi fa seguito al doppio pagamento del bollo nel medesimo anno, la seconda è dovuta ad un esborso maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, mentre la terza è quella in cui la tassa viene pagata in un frangente in cui non era dovuta.
Ogni Regione ha il potere di stabilire l’importo minimo per il rimborso. Per citare un esempio, la Regione Campania ha stabilito che non esiste la possibilità di restituzione per le somme pari o inferiori a 30 euro.
Andando invece nello specifico della domanda è importante inserire alcuni allegati fondamentali. Se il rimborso viene chiesto per via di un doppio pagamento sono necessari l’originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare, la fotocopia della ricevuta di versamento del bollo auto e la fotocopia della carta di circolazione.
Se invece si tratta di una richiesta di risarcimento per pagamento di un importo maggiore rispetto a quanto dovuto servono tassativamente la fotocopia della ricevuta di versamento del bollo auto in eccesso e la fotocopia della carta di circolazione.
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Per ottenere nuovamente il proprio denaro dopo il versamento per un bollo non dovuto oltre alla nota ricevuta di versamento bisogna appore una fotocopia dell’atto che attesti che il pagamento non è dovuto.
A quel punto non resta che aspettare che venga riaccreditato il denaro secondo la modalità indicata nella domanda (c/c postale, bancario o assegno circolare).
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